voucher-lavoro-fotogramma-kdLH--835x437@IlSole24Ore-WebConfermata la stretta sui voucher: il Consiglio dei Ministri del 23 settembre scorso ha, infatti, approvato in via definitiva il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, numeri 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 apportando le annunciate modifiche sul lavoro accessorio.
Due gli assi di interventi su cui interviene il decreto correttivo relativamente al lavoro accessorio:

  • le modalità di comunicazione
  • l’introduzione di un regime sanzionatorio relativo alle violazioni in materia di comunicazione.

Per quanto concerne le modalità di comunicazione non sarà più possibile effettuare una comunicazione generica a ridosso dell’avvio della prestazione. È infatti necessario che la comunicazione venga effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. Il destinatario è la sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro e potrà avvenire mediante sms o posta elettronica.
L’altra importante novità riguarda l’eliminazione della possibilità di indicare l’arco temporale all’interno della quale collocare la prestazione in quanto dall’entrata in vigore del decreto occorre dare contezza, oltre che del luogo, soprattutto del giorno e dell’ora di inizio e di fine della prestazione. La previsione della indicazione dell’orario di inizio e fine della prestazione riconduce così nell’alveo della genuinità l’utilizzo del voucher che non potrà pertanto che coprire che un numero limitato di giornate di prestazioni.

Per quanto riguarda il secondo asse di intervento, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione della prestazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per la quale non sarà possibile avvalersi dell’istituto della diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Non è prevista alcuna riduzione della sanzione qualora la comunicazione venga effettuata tardivamente.